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REGOLAMENTO INTERNO DEL C.O.S. COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU
AGGIORNATO AL 21 MAGGIO 2023

NORME GENERALI                                        

ART. 1 Le eventuali modifiche al presente regolamento e quant’altro concernente lo stesso, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo del C.O.S..

ART. 2 L’eventuale costituzione di organismi comuni e l’associazione sotto qualsiasi forma con istituzioni, enti od altre associazioni, dovrà essere deciso dall’Assemblea dei Soci del C.O.S..

ART. 3 Il Consiglio Direttivo del C.O.S., stabilisce la sede della Presidenza a Rimini in via Teodorico, 15 e la sede della Segreteria / Tesoreria a Castions di Zoppola (PN) in via Gorizia, 26 riconfermandole o variandole ad ogni mandato. 

ART. 4 In Presidenza saranno tenuti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo del C.O.S., delle Assemblee dei Soci del C.O.S. e degli altri Organi del C.O.S. eventualmente nominati, il Libro Soci, l’Elenco Professionale, il Registro degli Insegnanti del C.O.S. e l’Elenco delle Scuole Aderenti. In Segreteria/Tesoreria saranno tenuti i rimanenti libri destinati alla contabilità. Sarà possibile tenere la suddetta documentazione in sede diversa da quella assegnategli esclusivamente e per tutto il periodo necessario alla stesura, l’aggiornamento e quant’altro concernente gli stessi.

ART. 5 Ogni anno il Consiglio Direttivo del C.O.S. stabilisce le quote sociali che allegherà al presente Regolamento Interno. Per non penalizzare chi si iscrive in corso d’anno, la quota associativa del primo anno di iscrizione verrà proporzionata ai mesi di reale appartenenza all’associazione. La quota associativa del nuovo socio, dal secondo anno in poi, verrà allineata a quella prevista dal regolamento.

ART. 6 Il Consiglio Direttivo del C.O.S. delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

ART. 7 Il Presidente del C.O.S., in caso di urgenza, ha il potere di assumere provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo del C.O.S..

Il Presidente del C.O.S. entro e non oltre un mese dall’adozione dei suddetti dovrà convocare il Consiglio Direttivo del C.O.S. che esaminerà i provvedimenti stessi per ratificarli o meno. In caso di scadenza del suddetto termine, i provvedimenti decadranno.

Art. 8 Il Presidente del C.O.S. può chiamare a presiedere l’Assemblea dei Soci del C.O.S. altre persone in sua vece. In questi casi, il verbale dell’assemblea è firmato dal Presidente del C.O.S. e dal Presidente dell’Assemblea dei Soci del C.O.S..

ART. 9 I componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Esaminatrice, del Collegio dei Probiviri ed il Revisore Contabile del C.O.S., decadono dalla loro carica alla seconda assenza consecutiva dalle riunioni degli organi di cui fanno parte, non adeguatamente motivata. La decadenza è dichiarata dall’organo, nella seduta successiva a quella in cui si verifica la seconda assenza, ed è nominato in sostituzione il primo dei non eletti o una riserva, ove siano state designate. L’organo, deliberata la decadenza, dovrà informare il Consiglio Direttivo del C.O.S. e l’ex componente a mezzo raccomandata R.R. o PEC.

ART. 10 Per tutte le richieste di accesso agli atti, il Consiglio Direttivo del C.O.S. si riserva di accoglierle tenendo conto delle norme relative al Regolamento UE sulla privacy GDPR 2016/679. Comunque tutte le spese sono a carico del richiedente.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONALE OPERATORI C.O.S.

ART. 11 Sono titoli di formazione richiesti dal C.O.S., al fine della domanda di iscrizione allo stesso:

  1. il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
  2. gli attestati di frequenza che certifichino l’iter formativo effettuato presso una Scuola/Ente Aderente al C.O.S. o scuola comunque identificata dal Consiglio Direttivo del C.O.S. e che risponda ai parametri delle scuole aderenti;
  3. curriculum formativo triennale o comunque per un totale di almeno 650 ore, composto da:

Il candidato che non abbia il titolo di scuola media superiore dovrà allegare alla domanda d’iscrizione tutti i titoli e gli attestati di formazione e di esperienza professionale conseguiti. Il Consiglio Direttivo del C.O.S. valuterà, caso per caso, se potranno essere ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto.

Nel caso in cui un candidato fosse impossibilitato, per cause particolari o di forza maggiore, a fornire la documentazione relativamente l’iter formativo richiesto (titoli conseguiti all’estero, formazione completata a grande distanza temporale o simili), il Consiglio Direttivo del C.O.S. potrà prendere in esame, al fine dell’accettazione della domanda d’iscrizione al C.O.S., una documentazione certificante un’esperienza maturata nell’ambito dello shiatsu attraverso una pratica professionale continuativa di almeno 5 anni.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

ART. 12 E’ possibile iscriversi all’Elenco Professionale Operatori del COS nei seguenti modi:

ART. 13 Sono esclusi dagli obblighi dell’art. 12 le persone fisiche o giuridiche che intendessero aderire con il solo fine di sostenere il C.O.S. tramite donazione liberale.

NORME CHE REGOLANO L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONALE OPERATORI DEL C.O.S.

ART. 14 Per la richiesta di ammissione all’esame di iscrizione all’Elenco Professionale Operatori del C.O.S. si dovrà fornire la seguente documentazione:

Si intenderà formalizzata l’ammissione, con il pagamento della quota di iscrizione agli esami e l’invio di tutta la documentazione alla Segreteria del C.O.S. prima e non oltre il 30° (trentesimo) giorno precedente la data stabilita per la sessione d’esame. Nel caso ci siano domande in esubero verrà tenuto conto dell’ordine di ricezione.

Sarà discrezione del Presidente della Commissione Esaminatrice del C.O.S. accettare domande in ritardo secondo il numero di candidati o slittare alla successiva sessione le domande in esubero.

Coloro che decideranno di presentare una tesi dovranno farla pervenire alla Commissione Esaminatrice del C.O.S. prima e non oltre il 30° (trentesimo) giorno precedente la data degli esami.

La Segreteria del C.O.S. invierà ai candidati la convocazione contenente data, orario e luogo di svolgimento dell’esame entro 15 giorni dallo stesso tramite lettera o altro mezzo di comunicazione.

.ART. 15 Si terrà almeno una sessione d’esame ogni anno sociale. La data della sessione dovrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo del C.O.S. il quale provvederà a renderla nota pubblicandola nel sito internet e comunicandola alle Scuole Aderenti tramite mail.

ART. 16 L’esame consiste in due prove, una pratica ed una teorica. La descrizione delle prove d’esame è specificata nel Regolamento Esami per l’iscrizione all’Elenco Professionale del C.O.S., allegato al presente Regolamento Interno del C.O.S..

Art. 17 Alle prove d’esame potranno assistere futuri esaminandi, in qualità di osservatori, in numero tale da non arrecare disturbo e a discrezione della Commissione Esaminatrice del C.O.S. , facendo domanda presso la Segreteria del C.O.S. (anche telefonicamente) entro cinque giorni dalla sessione.

ART. 18 Alle sessioni d’esame, sarà sempre presente il/la Segretario/a del C.O.S., per il corretto svolgimento di tutte le procedure inerenti:

ART. 19 Gli operatori che abbiano superato l’esame, di cui agli articoli precedenti, presenteranno domanda di iscrizione all’Elenco Professionale Operatori del C.O.S.. L’iscrizione è formalizzata dal Consiglio Direttivo del C.O.S. nella prima riunione successiva dopo presa visione dei verbali d’esame.

I Soci professionisti iscritti all’Elenco Professionale Operatori del C.O.S. potranno dare consenso, con apposito modulo alla divulgazione dei loro dati per scopi professionali nei modi previsti dal C.O.S. (telefono, internet, pubblicazioni, etc.).

NORME CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE DIRETTA ALL’ELENCO PROFESSIONALE OPERATORI DEL C.O.S.

ART. 20 Gli operatori che al momento della domanda di iscrizione al C.O.S. avessero già superato un esame d’ammissione ad altro Elenco o Registro Professionale di associazioni nazionali o estere parificabile ai parametri di riconoscimento del C.O.S., potranno fare richiesta di iscrizione diretta all’Elenco Professionale Operatori del C.O.S. con apposito modulo, allegando documentazione relativa l’attestazione conseguita presso l’associazione di provenienza.

L’accettazione della domanda sarà subordinata alla valutazione, da parte del Consiglio Direttivo del C.O.S., di conformità ai parametri del C.O.S. della documentazione presentata, e deliberata dal Consiglio Direttivo del C.O.S. nella prima riunione successiva la ricezione della suddetta documentazione.

ART. 21 Gli operatori che al momento della domanda di iscrizione al C.O.S. avessero già superato un esame d’ammissione ad altro Elenco o Registro Professionale di associazioni estere che non abbiano stipulato con il C.O.S. accordi di reciproco riconoscimento, potranno comunque fare richiesta di iscrizione diretta all’Elenco Professionale Operatori del C.O.S. con apposito modulo, allegando:

L’accettazione della domanda sarà subordinata alla valutazione, da parte del Consiglio Direttivo del C.O.S., di conformità ai parametri del C.O.S. della documentazione presentata, e deliberata dal Consiglio Direttivo del C.O.S. nella prima riunione successiva la ricezione della suddetta documentazione.

NORME RELATIVE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO DEI SOCI PROFESSIONISTI DEL C.O.S.

ART. 22 E’ obbligo dei Soci Operatori Professionisti del C.O.S. il continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso studi e frequenza di corsi e stage di almeno 8 (otto) ore in un unico evento.

Per mantenere la visibilità nel sito e ricevere “l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati” (art. 7 L. 4/2013) gli stessi sono tenuti a frequentare ogni due anni almeno un corso o stage organizzato o proposto dal C.O.S. oppure riconosciuto dallo stesso come valido ai fini dell’aggiornamento.

I nuovi iscritti sono invitati a partecipare al primo Convegno Nazionale utile organizzato dal C.O.S.

ART. 23 Il Consiglio Direttivo del C.O.S., con lo scopo di favorire l’aggiornamento professionale obbligatorio dei propri Soci Operatori Professionisti, può decidere di accreditare corsi o stage proposti da Scuole/Enti Aderenti, insegnanti iscritti all’Elenco Professionale Insegnanti del C.O.S. e dalle Associazioni Europee iscritte alla E.S.F. riconoscendo i requisiti e le caratteristiche di tali soggetti come idonei alle garanzie di qualità per la formazione permanente.

ART. 24 La Scuola/Ente Aderente o l’insegnante iscritto all’ Elenco Professionale Insegnanti che volesse proporre (2  all’anno) un  proprio corso o stage valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio professionale dei Soci Operatori Professionisti del C.O.S., dovrà inviare al Consiglio Direttivo del C.O.S. documentazione esaustiva di tutte le informazioni dell’evento. Tale evento non potrà tenersi nei due mesi precedenti e nei due mesi successivi al Convegno Nazionale.

Presa in esame la proposta, il Consiglio Direttivo del C.O.S., si riserverà la possibilità di richiedere ulteriori informazioni o proporre eventuali modifiche se ritenute indispensabili ai fini della validazione.

I criteri per cui il Consiglio Direttivo del C.O.S. può, o meno, concedere la validità ai fini dell’aggiornamento obbligatorio professionale dei Soci Operatori Professionisti del C.O.S, al corso o stage proposto sono:

Una volta deliberato in merito, il Consiglio Direttivo del C.O.S., provvederà a comunicare tempestivamente la propria decisione alla Scuola/Ente Aderente interessata.

In caso di decisione positiva, il Consiglio Direttivo del C.O.S. darà mandato affinchè il corso o stage validato sia reso noto a tutti i Soci Operatori Professionisti del C.O.S. tramite mail, pubblicazione sull’apposita pagina del sito internet dell’associazione e sui social.

ART. 25 La Scuola/Ente Aderente o l’Insegnante iscritto all’Elenco Professionale Insegnanti a cui è stato riconosciuto un corso o stage valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio professionale dei Soci Operatori Professionisti del C.O.S., avrà l’obbligo di:

NORME SULLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL C.O.S.

ART. 26 Il Consiglio Direttivo del C.O.S. elegge la Commissione Esaminatrice del C.O.S. che dovrà essere formata da tre a sei membri titolari e due eventuali riserve.

I criteri di selezione con cui saranno nominati i Commissari Esaminatori del C.O.S. sono i seguenti:

  1. che siano Soci Insegnanti Professionisti.
  2. che siano Insegnanti Formatori da almeno tre anni.

Contestualmente alla prima sessione d’esame la Commissione Esaminatrice del C.O.S. elegge al proprio interno un Presidente.

La Commissione Esaminatrice dirige e garantisce il corretto svolgimento degli esami di ammissione al COS e all’Elenco Professionale Operatori.

ART. 27 La Commissione Esaminatrice del C.O.S. delibererà validamente con la presenza di almeno tre membri anche durante le sessioni d’esame. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice ed in caso di parità, il voto del Presidente della Commissione Esaminatrice del C.O.S., avrà valore doppio e decisivo.

ART. 28 Di tutte le sedute d’esame sarà redatto un verbale con l’esito dello stesso, costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione degli argomenti trattati e delle domande eventualmente fatte, da una valutazione sintetica e collegiale con indicazioni nominativa di eventuale pareri discordi. Il Presidente della Commissione Esaminatrice del C.O.S. è responsabile della stesura dei verbali.

NORME SULLO SPORTELLO AL CONSUMATORE

ART. 29 Vista la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 denominata, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, denominato “Codice del Consumo”, il Coordinamento Operatori Shiatsu istituisce lo Sportello al Consumatore del C.O.S..

ART. 30 Lo Sportello al Consumatore del C.O.S. è un servizio gratuito, di pubblico interesse, rivolto ai consumatori ed utenti ai servizi del C.O.S. e dei suoi associati.

In maniera particolare, lo Sportello al Consumatore del C.O.S., fornisce risposte sulle problematiche sollevate, adottando comportamenti propositivi, non conflittuali e perseguendo, ove necessario e possibile, procedure di conciliazione.

ART. 31 Gli obbiettivi dello Sportello al Consumatore del C.O.S. sono :

ART. 32 Le modalità di accesso ai servizi dello Sportello al Consumatore del C.O.S., stabilite o rinnovate ad ogni mandato dal Consiglio Direttivo del C.O.S., sono visionabili nel sito al seguente link https://www.shiatsucos.com/associazione/sportello-consumatore

NORME DISCIPLINARI E CODICE DEONTOLOGICO

ART. 33 I Soci del C.O.S. si obbligano ad osservare le norme deontologiche di cui agli artt. seguenti. Il Collegio dei Probiviri del C.O.S. è l’organismo incaricato al controllo della loro applicazione. La loro inosservanza darà luogo a sanzioni disciplinari commisurate secondo la gravità e la recidività.

ART. 34 Il Socio che si rende colpevole dei comportamenti di cui all’art. 9 dello Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri del C.O.S. su denuncia motivata del Consiglio Direttivo del C.O.S..

L’esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato dal Collegio dei Probiviri del C.O.S. al Consiglio Direttivo del C.O.S. entro il termine di 2 giorni dalla conclusione dell’istruttoria.

ART. 35 Le sanzioni disciplinari previste sono:

  1. il richiamo scritto;
  2. la sospensione dall’Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
  3. la radiazione.

ART. 36 Il richiamo scritto consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale

Il Socio a cui sia stato applicato il richiamo scritto, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

ART. 37 La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale

Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio dei Probiviri del C.O.S. la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

La sospensione temporanea comporta l’impossibilità, per il Socio sanzionato con tale provvedimento, per tutto il periodo di sospensione, di utilizzare il titolo di Socio del C.O.S., di partecipare alle iniziative indette o promosse dal C.O.S., del diritto di partecipare alle attività sociali del C.O.S. e all’elettorato attivo e passivo.

ART. 38 La radiazione è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità dell’associazione professionale.

La radiazione comporta la cancellazione del Socio, dall’Elenco Professionale del C.O.S..

ART. 39 Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’interessato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio dei Probiviri del C.O.S. con l’assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni, per difendere le proprie ragioni anche con l'assistenza di un difensore

Il Socio convocato ha l’obbligo di presentarsi il giorno indicato. Nell’impossibilità dovrà avvisare tempestivamente Il Collegio dei Probiviri del C.O.S. tramite la Presidenza del C.O.S.. La mancata comparizione alla seconda convocazione comporta la radiazione. Tale sanzione disciplinare sarà irrogata e deliberata dal Consiglio Direttivo del C.O.S. su richiesta del Collegio dei Probiviri del C.O.S..

ART. 40 Al termine dell’istruttoria, il Collegio dei Probiviri del C.O.S. esprime un parere sulla violazione contestata al Socio

E’ compito del Consiglio Direttivo del C.O.S. decidere se irrogare la sanzione prevista.

SOSPENSIONE DELLO STATUS DI SOCIO

ART. 41 Il Socio che al sessantesimo giorno più ulteriori trenta giorni (come da statuto) dall’apertura dell’anno sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre non fosse ancora in regola con il pagamento della quota associativa perderà i diritti relativi all’elettorato attivo e passivo e tutti gli altri diritti riservati ai soci attivi compresa la copertura assicurativa.

Qualora lo stesso Socio volesse rientrare a pieno diritto nell’elenco dei soci attivi dovrà versare la quota associativa dell’anno in corso e frequentare un seminario di aggiornamento, dopodichè potrà ottenere l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati (art. 13 L.4/2013).

ART 42 L’inosservanza ingiustificata all’obbligo di aggiornamento professionale biennale, descritto dall’art. 24 del presente Regolamento Interno, comporta la perdita della visibilità nell’elenco degli operatori presenti nel sito e il diritto di ricevere l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati (art. 13 L.4/2013).

NORME SULLE SEZIONI TERRITORIALI DEL C.O.S.

ART. 43 Per meglio pervenire agli scopi ed obiettivi statutari, il C.O.S. potrà avvalersi dell’istituzione di Sezioni Territoriali con sedi diverse da quelle del Coordinamento stesso.

ART. 44 Le Sezioni Territoriali del C.O.S. non hanno autonomia amministrativa e finanziaria, ma operano attraverso un Responsabile Territoriale, eletto dal Consiglio Direttivo del C.O.S. su indicazione dei Soci del distretto in questione, in carica per due anni e rieleggibile.

ART. 45 I Responsabili Territoriali attuano nell’ambito distrettuale le direttive del C.O.S. e dell’ Assemblea dei soci del C.O.S. ed hanno i seguenti compiti :

ART. 46 Tutta l’attività delle Sezioni Territoriali del C.O.S. è svincolata da ogni obbligo formale, salvo quanto espressamente indicato dalla regolamentazione del C.O.S.. Le Sezioni Territoriali del C.O.S. dovranno registrare le attività specifiche svolte in analogia con quanto stabilito dal C.O.S..

NORME SUL COLLEGIO DEI PROBIVORI DEL C.O.S.

ART. 47 Il Collegio dei Probiviri del C.O.S., dopo la sua elezione, si riunisce per nominare il Presidente, prendere le consegne del Collegio uscente e stabilire un eventuale calendario dei lavori.

ART. 48 Il Presidente del Collegio dei Probiviri del C.O.S. cura la convocazione del Collegio stesso secondo necessità, stabilendo l’ordine del giorno e presiedendo le riunioni. E’ altresì responsabile della stesura dei verbali di riunione.

ART. 49 Le richieste di intervento del Collegio dei Probiviri del C.O.S. da parte dei Soci, del Consiglio Direttivo o del Presidente del C.O.S. devono essere inviate in Presidenza del C.O.S. che le farà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri del C.O.S., il quale inserirà le stesse all’ordine del giorno della successiva riunione.

ART. 50 Il Collegio dei Probiviri del C.O.S. delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità, il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri del C.O.S. avrà valore doppio e decisivo. In caso di sua assenza, il Presidente del Collegio dei Probiviri del C.O.S. può delegare un altro membro del Collegio a svolgere momentaneamente le sue mansioni.

NORME SUL REVISORE CONTABILE DEL C.O.S.

ART. 51 Il Revisore Contabile del C.O.S., se eletto, avrà cura di esprimere un suo parere in merito alla gestione sul piano economico-finanziario dell’associazione.

ART. 52 Se l’Assemblea dei Soci del C.O.S. lo ritenesse necessario, potrebbe eleggere come Revisore Contabile del C.O.S., un Professionista anche non Socio del C.O.S., su indicazioni del Consiglio Direttivo del C.O.S.. In tal caso il Presidente del C.O.S. è delegato a concordane l’onorario.

NORME SUL COMITATO SCIENTIFICO DEL C.O.S.

ART. 53 Il Comitato Scientifico del C.O.S., dopo la sua elezione da parte del Consiglio Direttivo del C.O.S., nomina al suo interno il Presidente che cura la convocazione dello stesso Comitato, presiede alle sue riunioni e ne cura la stesura dei resoconti.

I criteri di selezione con cui saranno nominati i rappresentanti del Comitato Scientifico del C.O.S. sono:

  1. che siano soci professionisti di comprovata esperienza
  2. o che siano esponenti di professioni ordinistiche.

ART. 54 Il Comitato Scientifico del C.O.S. ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’Associazione.

In particolare, i compiti del Comitato Scientifico del C.O.S., sono:

  1. Proporre, al vaglio del Consiglio Direttivo del C.O.S., iniziative, studi o ricerche di natura culturale, scientifica o di volontariato;
  2. Proporre, al vaglio del Consiglio Direttivo del C.O.S., argomenti e relatori per l’organizzazione di seminari o convegni, compresi quelli finalizzati all’aggiornamento professionale dei Soci Professionisti;
  3. Se lo ritiene necessario può esprimere un proprio parere, debitamente motivato, sugli argomenti dei seminari validi ai fini dell’aggiornamento professionale dei Soci Professionisti. Sarà comunque esclusivo compito del Consiglio Direttivo del C.O.S. deliberare sul mantenimento o variazione dell’argomento in oggetto;
  4. Proporre, al vaglio del Consiglio Direttivo del C.O.S., articoli di natura scientifica e/o culturale da pubblicare sugli strumenti mediatici di comunicazione interna e esterna al C.O.S.;
  5. Esprimere parere valutativo in merito alle Tesi d’esame dei Soci Professionisti, al fine della pubblicazione sul sito del C.O.S..

ART. 55 I membri del Comitato Scientifico del C.O.S. restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati.

ART. 56 Il Comitato Scientifico del C.O.S. delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità, il voto del Presidente del Comitato Scientifico del C.O.S. avrà valore doppio e decisivo. In caso di sua assenza, il Presidente del Comitato Scientifico del C.O.S. può delegare un altro membro del Comitato a svolgere momentaneamente le sue mansioni.

ART. 57 Se il Comitato Scientifico del C.O.S. lo ritenesse necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo del C.O.S., potrebbe avvalersi dell’operato di uno o più Professionisti, non Soci del C.O.S., per specifiche competenze. In tal caso il Presidente del C.O.S. è delegato a concordane l’onorario.

NORME CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONALE INSEGNANTI

ART. 58 Al fine della valorizzazione delle ulteriori competenze professionali dei Soci Operatori Professionisti, si istituisce un Elenco Professionale Insegnanti del C.O.S.

Potranno fare richiesta di iscrizione all’ Elenco Professionale Insegnanti del C.O.S. con apposito modulo:

A tale proposito si specifica che sono qualificati come :

Gli insegnanti che vogliono iscriversi all’ Elenco Professionale Insegnanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere operatori professionisti iscritti al C.O.S. in regola con il pagamento della quota associativa

– devono essere a conoscenza del Codice Deontologico del COS ed impegnarsi a rispettarlo;

– possono accedere al registro anche insegnanti abilitati alla docenza per un solo livello (o anno) del corso di formazione;

– la durata minima della formazione è di competenza delle Scuole/Enti.

ART. 59 Il Socio Professionista, al momento della domanda, dovrà allegare al suddetto modulo la relativa documentazione attestante la qualifica di Insegnante o Insegnante di Livello, ed in particolare :

ART. 60 L’accettazione della domanda di iscrizione sarà subordinata alla valutazione e al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo del C.O.S. Se accolta, verrà ratificata dallo stesso nella prima riunione successiva la ricezione della domanda.

ART. 61 Ogni Socio Professionista iscritto all’ Elenco Professionale Insegnanti del C.O.S., ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è tenuto a:

Gli insegnanti e i responsabili didattici non aggiornati non potranno proporre seminari di aggiornamento.

Il Socio Professionista decaduto dall’iscrizione all’Elenco Professionale Insegnanti del C.O.S., potrà chiedere la riammissione all’ Elenco solo dopo aver frequentato il convegno nazionale del C.O.S.

NORME CHE REGOLANO L’ELENCO DELLE SCUOLE/ENTI ADERENTI

ART. 62 Al fine di:

si istituisce l’Elenco delle Scuole/Enti Aderenti del C.O.S..

ART. 63 Una Scuola di Shiatsu o un Ente Aderente può chiedere l’adesione al C.O.S. solo se in possesso dei seguenti requisiti:

ART. 64 Può chiedere l’adesione al COS anche una Scuola di Shiatsu/Ente Aderente specializzata in programmi di formazione post diploma, se in possesso dei seguenti requisiti:

ART. 65 In un’ottica di sinergia e cooperazione, le Scuole/Enti Aderenti al COS sono invitate a:

L’accettazione delle domande di iscrizione nell’ Elenco delle Scuole/Enti Aderenti è rimessa al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo del C.O.S.

Il Presidente del C.O.S.

 

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COS COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

Con delibera del Consiglio Direttivo dd. 17 dicembre 2015 si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2016 la quota associativa si adegua a euro 150,00 (centocinquanta).

Il Presidente Franco Castellaccio

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COS COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

Con delibera del Consiglio Direttivo dd. 16 ottobre 2020 si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 la quota associativa si riduce a euro 100,00 (cento) per effetto della'emergenza economica dovuta al covid.

Il Presidente Franco Castellaccio

ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COS COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

Con delibera del Consiglio Direttivo dd. 8 novembre 2021 si stabilisce che per l'anno 2022 la quota associativa si riduce a euro 100,00 (cento) per effetto dell'emergenza economica dovuta al covid.

Il Presidente Franco Castellaccio

ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COS COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

Con delibera del Consiglio Direttivo d.d. 18 novembre 2022 si stabilisce che per l'anno 2023 la quota associativa si adegua a euro 130,00 (centotrenta).

Il Presidente Franco Castellaccio

ALLEGATO 5 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COS COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

Con delibera del Consiglio Direttivo d.d. 4 dicembre 2023 si stabilisce che per l'anno 2024 la quota associativa è pari a  euro 130,00 (centotrenta).

Il Presidente Franco Castellaccio